Attraverso la risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per accedere al Superbonus è necessario che l’edificio sia provvisto di un impianto di riscaldamento.
L’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sui requisiti essenziali per accedere al Superbonus 110%, attraverso la risposta n. 577 del 25 agosto 2021.
Nel caso specifico, l’Istante è comproprietario insieme alla moglie di un fabbricato appartenente alla categoria catastale C/2, sul quale sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale funzionalmente indipendente, con accesso autonomo e destinato ad abitazione per il proprio nucleo familiare.
L’Istante ha specificato anche che il suddetto fabbricato, prima dell’inizio dei lavori, era composto da due piani ed aperto su un lato, inoltre era privo di impianto di climatizzazione e situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.
Il proprietario ha appaltato i seguenti interventi ad un’impresa edile:
risanamento conservativo delle facciate esterne;
adozione di misure antisismiche, mediante demolizione degli esistenti solaio e tetto in legno, e la realizzazione di una nuova struttura portante mista in cemento armato e legno e di un nuovo tetto;
ulteriori interventi a completamento del nuovo edificio residenziale.
Gli interventi in corso, specifica l’Istante, prevedono: la chiusura del lato aperto, con un cappotto termico esterno sulla nuova facciata e un cappotto termico interno, sulla parete opposta a quella di nuova costruzione, il rifacimento e l’isolamento del tetto con coppi, un vespaio areato e isolato per il nuovo pavimento controterra. Questi interventi interesseranno una superficie complessiva superiore al 25% di quella disperdente lorda dell’intero edificio e, al termine, l’immobile residenziale raggiungerà una classe energetica pari alla A/2.
Oltre ai lavori già appaltati, l’Istante realizzerà anche i seguenti interventi:
un impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
nuove finestre comprensive di infissi;
un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro;
una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
La richiesta dell’Istante all’Agenzia dell’Entrate è quella di far chiarezza in merito agli interventi che potrebbero rientrare nel Superbonus, inoltre, essendo l’edificio originario privo dell’attestato di prestazione energetica, il proprietario ritiene di non dover procedere alla redazione dell’Ape pre-intervento, ma di dover redigere solo l’Ape post-intervento.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, ricorda innanzitutto che per poter accedere all’agevolazione Superbonus, gli immobili devono essere dotati di impianti di riscaldamento e conferma che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di accedere al Superbonus anche
agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per ciò che riguarda gli interventi di efficientamento energetico, l’Agenzia specifica che deve essere dimostrato, attraverso una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era già dotato di un impianto volto a riscaldare gli ambienti. In tale ipotesi, il proprietario è esonerato dal produrre l’Ape pre-intervento. Pertanto, la mancanza di un impianto di riscaldamento nell’edificio, risulta essere una condizione preclusiva per la fruizione del beneficio fiscale.
Nel caso di specie, l’unità immobiliare descritta dall’Istante, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non potrà accedere al Superbonus per gli interventi trainanti di efficientamento energetico e, di conseguenza, non potrà fruire della suddetta agevolazione neppure per gli interventi trainati illustrati dall’Istante.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Superbonus 110%: esclusi gli edifici privi di impianto di riscaldamento proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.