Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda alcuni dubbi in merito alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale bonus facciate 90%.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vi illustro la seguente situazione per chiarire un dubbio: ho dovuto, con urgenza, far spicconare alcuni balconi per metterli in sicurezza onde evitare la caduta del materiale ammalorato; preciso che i balconi sono visibili dalla strada. Mi chiedevo, quindi, se è possibile usufruire del bonus facciate.
Inoltre, vorrei anche chiedere se i rivestimenti della parte frontale relativamente ai balconi aggettanti sono condominiali o di proprietà esclusiva.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
l’esercizio dei poteri conservativi da parte dell’amministratore rientra tra i compiti richiamati dall’art. 1130 del codice civile.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate con la risposta 411/2020 ha confermato che:
L’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
Con riferimento agli elementi oggetto dell’intervento, l’Ente tributario asserisce che:
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati, alla realizzazione degli interventi in questione. Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Ai lavori richiamati in oggetto, è opportuno specificare che:
In tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra le generalità dei condomini, i balconi aggettanti costituiscono un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare. Soltanto i rivestimenti e gli elementi ivi della parte frontale o di quella inferiore si debbano considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Cass. civ., Sez II, 2 febbraio 2016, n. 11156
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Chiarimenti sul bonus facciate in condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.