Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda alcuni dubbi riguardanti l’accesso al Superbonus 110%.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
Sono l’amministratore di un complesso residenziale formato da 6 edifici uniti tra loro da giunti di dilatazione, dotati di ingressi ad ogni singola scala (alcuni presentano anche il lastrico solare condominiale comune), con parcheggio e giardino esterno. Sotto gli stabili, inoltre, sono presenti i garage dei singoli condomini con annesse corsie di manovre ed attività commerciali.
Di seguito i miei quesiti:
Ogni scala può autonomamente installare impianti fotovoltaici utilizzando il bonus 110%?
Quali sono i requisiti per accedere al bonus 110%?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma Associata,
La circolare n.° 24/E 2020 ha confermato, attraverso il rubricato “ambito oggettivo”, i requisiti richiesti per l’installazione di impianti solari fotovoltaici negli edifici condominiali, indicando i requisiti per accedere al superbonus.
In particolare, l’articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell’incrementare al 110 per cento l’aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:
Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
installazione degli impianti, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus, nonchè alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Definiti i requisiti oggettivi, ogni scala potrà accedere previa delibera dei lavori al bonus 110% nella fattispecie richiesta finalizzati agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, nonché assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» agli interventi di efficientamento energetico, di cui al medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Installazione impianti fotovoltaici e accesso al Superbonus 110% proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.