Tempo per la lettura: 2 minuti
Bonus facciate 90%: specifiche sulle opzioni di bonifico

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la tipologia di bonifico da scegliere per quanto concerne i lavori effettuati con bonus facciate 90%.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere cortesemente un’informazione in merito all’esecuzione di un bonifico per lavori di ristrutturazione con bonus facciate 90%.

Sull’home banking di Poste Italiane, per i bonifici per detrazioni fiscali, vi sono le seguenti opzioni di scelta: “ristrutturazione edilizia art 16/bis – drp 917/1986, risparmio energetico L 296/2006, bonus mobili ed interventi antisismici.”

Qual è l’opzione corretta per eseguire un bonifico per lavori con bonus facciate 90%?

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in riferimento alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese ai fini del “bonus facciate” , si fa presente che è necessario che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (attualmente pari all’8 per cento) a carico del beneficiario del pagamento, prevista dal citato articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Come già precisato, possono essere utilizzati, anche per il “bonus facciate”, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. ecobonus, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019.

Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. ecobonus), e sempre che non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!

L’articolo Bonus facciate 90%: specifiche sulle opzioni di bonifico proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
20 Settembre 2021

Potrebbe interessarti