L’Agenzia delle Entrate chiarisce che potrà accedere al Sismabonus acquisti 110 anche l’acquirente di un immobile recentemente ristrutturato se la riclassificazione delle zone sismiche sia avvenuta dopo il rilascio del permesso di costruire.
La risposta n. 624 del 24 settembre 2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate, precisa che, può accedere al Sismabonus acquisti 110% l’acquirente di un immobile ristrutturato se, dopo il rilascio del permesso di costruzione, la zona sismica in cui sorge l’immobile è stata riclassificata dalla classe di rischio 4 a quella 3, a patto che l’impresa incaricata fornisca l’asseverazione sismica entro la data di rogito.
Nel caso esaminato, l’Istante riferisce che, in data 30/03/2021, è stata accettata una sua proposta di acquisto fatta ad un’impresa edile per un’unità immobiliare a fine abitativo attualmente in costruzione.
L’Istante chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate, se è possibile accedere all’agevolazione Sismabonus acquisti 110%, considerando, però, alcuni fattori:
il permesso di costruire è stato richiesto in data 13 marzo 2019 e rilasciato dal Comune alla promettente venditrice in data 6 giugno 2019;
l’intervento autorizzato consiste nella “realizzazione di un nuovo complesso residenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento, ai sensi della legge regionale”;
i suddetti interventi hanno avuto inizio il 30 settembre 2019;
il rogito di acquisto verrà sottoscritto entro il 30 dicembre 2021;
la zona sismica sulla quale sorge l’immobile in oggetto ha subito una variazione, in quanto è stata riclassificata definitivamente dalla classe 4 alla classe 3.
Il cittadino specifica, inoltre, che, in seguito alle opere realizzate, si otterrà una riduzione del rischio sismico di una o due classi, mentre per quanto concerne l’allegato relativo all’asseverazione, verrà presentato entro il mese di aprile 2021, dato che l’aggiornamento della classificazione sismica è avvenuto a marzo 2021.
In ultimo, l’Istante specifica che gli allegati B1 (attestazione del direttore dei lavori), e B2 (attestazione del collaudatore statico) verranno depositati entro la data di fine dei lavori, prevista per il mese di settembre 2021.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato che per accedere al Sismabonus è necessario che vengano effettuati degli interventi che portino a una riduzione del rischio sismico dell’edificio di una o due classi.
È necessario che gli interventi
siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
Con riferimento all’agevolazione, è necessario che l’efficacia degli interventi realizzati e finalizzati alla riduzione del rischio sismico, sia asseverata
dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
L’Agenzia prosegue affermando che, nonostante anche ai fini del Superbonus acquisti, qualora le imprese non abbiano presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti non potranno fruire del beneficio, nella circolare n. 19/E del 2020, è stato precisato che:
Il sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se l’asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione. Ciò al fine di non precludere l’applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Pertanto, nel caso di specie, l’Istante potrà fruire del Sismabonus acquisti 110%, in quanto, alla data di presentazione del titolo abitativo, il Comune in oggetto era classificato in zona sismica 4, quindi esclusa dall’agevolazione. Data la variazione di classe, l’Istante potrà fruire comunque dell’agevolazione, a patto che l’impresa edile incaricata presenti l’asseverazione entro la data del rogito. La medesima asseverazione, infine, andrà consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Sismabonus acquisti 110%: si può accedere anche in caso di riclassificazione sismica proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.