Tempo per la lettura: 2 minuti
Accesso al Superbonus per proprietari che risiedono e lavorano all’estero

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la possibilità di fruire del bonus 110% per i proprietari che hanno immobili in Italia ma risiedono e lavorano all’estero.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

avrei gentilmente un piccolo quesito da porre in merito al Superbonus 110%.

Il condominio di cui sono l’amministratore ha deliberato i lavori straordinari del bonus 110%.  Alcuni condòmini, nel caso richiamato, non sono fiscalmente residenti in Italia e, lavorando all’estero, chiedono se possono accedere alle detrazioni bonus 110% in quanto possessori di immobili nel condominio in oggetto, sito in Italia.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

La risposta n° 500/2020 dell’Agenzia dell’Entrate ha disposto che:

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio quindi, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus.

Come tale, i condòmini, pur non producendo redditi da lavoro, risultano comunque proprietari di un reddito fondiario, così come richiamato dall’art. 25 del Tuir:

Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!

L’articolo Accesso al Superbonus per proprietari che risiedono e lavorano all’estero proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
4 Ottobre 2021

Potrebbe interessarti