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Green pass in condominio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la richiesta del green pass a tutti i lavoratori che operano all’interno del condominio.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere se, in qualità di amministratore di condominio, sono obbligata a chiedere il green pass a qualsiasi lavoratore entri nello stabile per effettuare lavori sulle parti comuni. Se così fosse, dovrei richiederlo sia ai lavoratori assunti come dipendenti, sia se il lavoratore è autonomo (presta servizio occasionalmente) e sia se il lavoratore è un dipendente della ditta che si occupa della manutenzione agli ascensori?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma Associata,

Con riferimento alla questione sottesa, il legislatore non ha disposto una disciplina normativa relativamente al condominio ed all’amministratore di condominio.

In compenso, con il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (GU n.226 del 21-9-2021)”, il legislatore ha disposto, all’art. 3, le “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato” stabilendo che:

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Il comma 4 conferma che:

I datori di lavoro, di cui al comma 1, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia

ed è stato disposto che:

I lavoratori, di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Orbene dovendo individuare il datore di lavoro con riferimento al condominio la circolare del Ministero del Lavoro N° 28/97 ha disposto che il datore nei condomini va individuato nella persona dell’Amministratore condominiale pro-tempore, ovvero nei condomini dove non sussiste l’obbligo di nomina ai sensi dell’art. 1129 c.c., il datore di lavoro ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 81/2008 è identificato nel condominio come committente dei lavori.

Le disposizioni normative richiamate evidenziano gli aspetti normativi in materia condominiale con riferimenti agli obblighi del committente del condominio e/o dell’amministratore premesso che il mandatario del condominio è chiamato ad adempiere a tutti gli obblighi sulla sicurezza che nel caso di specie, prendono forma attraverso gli obblighi normativi richiesti per gli edifici condominiali.

Con riferimento al lavoratore  dipendente dell’impresa di ascensore  richiamata, gli obblighi  di vigilanza relativi al “green pass” spettano al datore di lavoro titolare dell’impresa di manutenzione secondo i dettati forniti dal D.P.C.M  del 12 ottobre 2021 rubricato “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021“, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“». (21A06126) (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

Pertanto richieda all’impresa di manutenzione nella figura del datore di lavoro  di vigilare sui dipendenti dell’impresa che dovessero intervenire sul condominio così come disposto dal D.P.C.M richiamato.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Green pass in condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
18 Ottobre 2021

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