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Comunicazione cessione del credito all’Agenzia delle Entrate

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i termini di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, delle fatture riguardanti interventi di ristrutturazione che hanno usufruito del bonus facciate 90%.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

ho un quesito da porre riguardo le fatture emesse e pagate nel corrente anno 2021, inerenti ad interventi di ristrutturazione che hanno usufruito del bonus facciate 90% e sconto in fattura fatto dal fornitore. A tal proposito, entro quanto tempo l’amministratore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito dei condòmini nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, con riferimento al combinato disposto del comma 1 dell’art. 121 del D.L. n.34/2020 e della lettera d) del comma 2 del medesimo art. 121, che i condomini che sostengono, nel corso del 2020 e del 2021, spese per interventi di recupero o restauro delle facciate, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, tra l’altro

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compreso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Inoltre:

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento ai termini di presentazione, l’Agenzia delle Entrate conferma che:

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Comunicazione cessione del credito all’Agenzia delle Entrate proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
26 Ottobre 2021

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