Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il bonus facciate e la possibilità di poterne fruire anche nel 2022.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei avere maggiori informazioni sul bonus 90% nel 2022 e l’interpello al MEF con la possibilità di dare un primo acconto del 10% entro il 31.12.21 per poter usufruire del 90% anche nel 2022.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma Associata,
In riferimento al quesito formulato, la sintesi applicativa delle questioni oggetto di dibattito aveva un punto di riferimento nell’interpello N° 903 – 521/2021 dell’Agenzia delle Entrate della Regione Liguria, con il quale è stato confermato che:
Il condominio istante può beneficiare del c.d. bonus facciate, per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero della facciata, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
I dubbi sulla competenza regionale dell’interpello sostenuto dall’ente tributario ligure quale criterio di interpretazione estensiva sul territorio nazionale, sono stati confermati dall’interrogazione a risposta in commissione n 5-06751 da parte degli On. Fragomeli e On. Nardi (Pd) al Ministero dell’Economia e delle Finanze ufficio legislativo – servizio Interrogazioni.
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la risposta all’interpello 903-521/2021 con la quale la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al «Bonus facciate», che consiste in una detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che potranno essere completati anche successivamente.
Il Ministero interpellato conferma che:
con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente: – per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Approfondimento sul bonus facciate 90% proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.