Negli interventi che uniscono o suddividono le unità immobiliari, i limiti di spesa da considerare per beneficiare del Superbonus vanno considerati in base alle unità immobiliari censite prima dell’inizio dei lavori, questo il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta n.765/2021 l’Agenzia delle Entrate affronta la tematica del Superbonus in riferimento agli interventi su una singola unità immobiliare e relative pertinenze.
Nel caso di specie, l’Istante è comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da un’unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, una accatastata C/6 con destinazione d’uso “autorimessa” e l’altra accatastata C/2 con destinazione d’uso “magazzino”.
L’Istante spiega di voler realizzare sull’edificio interventi di efficientamento energetico, ovvero l’isolamento delle pareti esterne, la sostituzione della centrale termica, la sostituzione degli infissi e l’installazione dell’impianto fotovoltaico con relativo sistema di accumulo e interventi di miglioramento sismico.
Volendo usufruire del Superbonus 110%, l’Istante chiede quale sia il limite di spesa ammesso, considerando che, al termine dei lavori, una parte del magazzino diventerà un immobile residenziale, pertanto le unità abitative saranno due.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea con la prassi in materia di detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici, disciplinati attualmente dall’art. 14 e dall’art. 16 del decreto legge n.63 del 2013, per quanto concerne l’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità immobiliare, è necessario considerare le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dei lavori edilizi e non quelle risultanti alla fine di essi.
Il medesimo criterio va applicato anche ai fini di fruire del Superbonus, così come chiarito dalla circolare n.30/E del 2020. Va, quindi, valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.
Di conseguenza, l’Istante dovrà considerare i seguenti limiti di spesa: 96.000 euro per gli interventi antisismici, 50.000 euro per l’isolamento termico delle pareti esterne, 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica, 54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000 euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e 48.000 euro per il relativo sistema di accumulo.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
L’articolo Superbonus: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.