Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i lavori in corso con Superbonus 110% e la possibilità che il termine slitti oltre il 31/12/2021.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre il seguente quesito: in uno stabile da me amministrato, con delibera assembleare di approvazione del bonus 110%, abbiamo proceduto ad effettuare i lavori di riqualificazione dell’edificio pagando gli acconti nel rispetto degli stati di avanzamento dei lavori pari al 30% dell’intervento richiesto.
Nel caso in cui i lavori non dovessero finire entro il 31/12/2021, il condominio è chiamato a restituire le agevolazioni sugli acconti sostenuti?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma Associata,
Con riferimento al caso di specie, così come disposto dalla Commissione VI Finanze relativamente interrogazione 5-07055, è stato confermato che:
Giova preliminarmente osservare che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).
Si legge, inoltre, che:
Il successivo articolo 121 consente ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari a tali detrazioni. Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.
Ciò posto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020 n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Inoltre, il comma 7-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l’opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022. Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Quindi, seppur è indifferente la data per l’ultimazione dei lavori,
è stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Superbonus 110: chiarimenti sul completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021 proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.