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Rampa pedonale per accedere ai box: quali sono le normative?

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le norme che regolano l’accesso ai locali box tramite rampa pedonale.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei cortesemente dei chiarimenti sull’uso di una rampa accesso box. Il super condominio in questione è formato da quattro edifici, con interrato e 57 box. Ogni edificio è autonomo, nel senso che da esso si può entrare e uscire nei locali box. La rampa che accede ai box e lunga 16 m. larga 5 m. con una pendenza del 13%. L’accesso a questa rampa è consentito alle auto attraverso un cancello elettrico scorrevole.

Di fianco a questo cancello elettrico è situata una rampa per l’accesso pedonale fatta installare obbligatoriamente dai vigili del fuoco, ed è dichiarata e certificata come via di fuga solamente in caso di incendio.

A tal proposito, le osservazioni sulle quali vorrei confrontarmi sono:

L’accesso pedonale dalla rampa (sia in entrata che in uscita) dovrebbe essere vietato visto che si può entrare e uscire dai locali box passando direttamente dagli edifici?
Per mettere a norma la rampa con accesso pedonale si dovrebbe installare un corrimano lungo tutta la rampa e separare il percorso pedonale da quello carraio transennandolo?
Eventualmente, quali caratteristiche deve avere la pavimentazione di accesso della rampa e ci sono disposizioni di legge che regolano questa materia?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo Associato,

con riferimento al caso di specie, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale, in virtù degli obblighi di sicurezza che scaturiscono dagli obblighi di custodia relativamente alle parti comuni dell’edificio.

Come da Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 all’art. 17, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, è stato disposto che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In relazione agli obblighi di sicurezza richiamati, il D.M. 236/89, art. 4.2.2, dispone che:

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute, in maniera tale da consentire ostacolo al transito di una persona su sedia a rotelle. I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili.

Con riferimento alla pavimentazione, l’art. 8.2.2. ha confermato che:

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep: CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:

– 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

– 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte, in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di sostegno della pavimentazione devono essere idonei a supportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Pertanto, alla luce delle indicazioni tecniche richiamate, è opportuno verificare con un tecnico tutti gli adempimenti richiesti in materia di sicurezza relativamente al caso in oggetto e relativamente al secondo quesito, premesso che, la modalità di accesso dei pedoni non può essere vietata, bensì ammessa in virtù degli obblighi di sicurezza di accesso della rampa richiesti.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Rampa pedonale per accedere ai box: quali sono le normative? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
27 Dicembre 2021

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