Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le norme che regolano i lavori in alta quota e le linee vita a livello nazionale e nella Regione Liguria.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento: sono amministratrice di un condominio ubicato nel comune di Genova in cui è necessario intervenire per ricostruire la struttura secondaria del tetto.
A tal proposito vorrei chiedere: le linee vita sono obbligatorie o si possono mettere in un secondo momento?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma Associata,
l’art.115 del decreto legislativo n°81/2008, con riferimento al caso di specie, individua la disciplina dei “lavori in alta quota”, ovvero:
Nei lavori in alta quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei all’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia b) connettori c) dispositivo di ancoraggio d) cordini e) dispositivi retrattili.
L’art. 107 del citato decreto legislativo dispone che:
Agli effetti delle disposizioni, di cui al presente capo, si intende per lavoro in alta quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Pacificamente, il decreto legislativo impone un obbligo cautelare di tutte le misure che devono essere assunte per i lavori ad alta quota non disponendo l’obbligo permanente delle linee vita.
Al dettato normativo dal carattere nazionale deve essere richiamata la legge regionale della Regione Liguria n° 43 del 17 dicembre 2012 rubricata “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili)” che, all’ art. 1 dispone la sostituzione dal seguente del richiamato titolo, ovvero, «Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili».
Con riferimento al caso di specie, l’art. 3 comma 1 della legge regionale richiamata dispone che:
Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall’alto: a) nuova costruzione; b) sostituzione edilizia; c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura; d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura. Per l’esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l’adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La ratio della legge regionale è finalizzata a rendere obbligatorio e costruttivamente permanente la linea vita, al fine degli obblighi di lavoro richiamati dal decreto legislativo 2008, premesso che il decreto richiamato dispone l’obbligatorietà solo nel caso dei lavori ad alta quota e nel rispetto dei requisiti richiamati dall’art. 107 del citato decreto.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Approfondimenti sull’obbligatorietà delle linee vita proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.