L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per l’accesso al Superbonus si tiene in considerazione la situazione esistente a inizio lavori e non alla fine. Di seguito il chiarimento.
La risposta n. 40/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli interventi effettuati su due unità abitative che costituiscono un “condominio minimo” e che a fine lavori saranno accorpate, il Superbonus spetta fino al 2025, quindi la scadenza rimane quella prevista per i condomini.
Nello specifico, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere delucidazioni in quanto è in procinto di acquistare due unità immobiliari (una per sé e l’altra per il coniuge), facenti parte di un unico edificio, costituendo così un condominio minimo. L’edificio, spiega l’Istante, sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione e al termine dei lavori le due unità immobiliari saranno catastalmente accorpate.
Trattandosi di interventi per i quali spetterebbe l’agevolazione Superbonus, l’Istante chiede se può fruire del Superbonus per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022 (posto che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori le due unità immobiliari saranno accorpate) e chiede, inoltre, quali siano le conseguenze nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo il consueto riepilogo inerente al Superbonus e alla relativa prassi, ha ricordato che la Legge di Bilancio 2022, con la sostituzione del comma 8-bis dell’art. 119, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese.
La normativa vigente prevede che il Superbonus, nel caso di interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio, spetti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una diminuzione progressiva della percentuale di detrazione. Questa è pari a:
110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
70% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
65% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Ai fini del Superbonus, sottolinea l’Agenzia, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Questo criterio va applicato non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi all’agevolazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, nel caso esaminato, considerato che ad inizio lavori l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pur con le diverse aliquote citate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Inoltre, con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia chiarisce che:
Come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” e “trainati” elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’agevolazione, quindi, non importa quando siano conclusi i lavori, ma è solo necessario che questi siano effettivamente realizzati e completati, condizione che sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Da condominio minimo a unica casa dopo i lavori: sì al Superbonus fino al 2025 proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.