Gli interventi sulla facciata continua di un condominio possono beneficiare del Superbonus 110% solo se rispettano la normativa vigente. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul Superbonus 110% attraverso la risposta n. 61 del 1° febbraio 2022, soffermandosi sugli interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale composto da una “facciata continua”.
Il condominio Istante riferisce l’intenzione di procedere ad alcuni interventi mirati alla riqualificazione energetica di un edificio costruito negli anni ’60 e così composto: sei piani fuori terra più un piano interrato, con 36 unità immobiliare di cui 35 a destinazione residenziale e 1 a destinazione commerciale. Le unità immobiliari, chiarisce l’Istante, sono in parte di proprietà di persone fisiche e in parte di proprietà di società.
L’Istante prosegue spiegando che la facciata est dell’edificio è del tipo a “facciata continua” e
si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. “tamponamenti apribili scorrevoli”) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi.
Nello specifico, gli interventi che i condòmini intendono effettuare sono:
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria;
installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni, specificatamente dell’ingresso e del vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, l’Istante fornisce ulteriori dettagli e precisa che la superficie complessiva a uso residenziale nell’edificio è superiore al 50%, l’intervento di isolamento termico interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza molto maggiore del 25% e, infine, è stato già verificato che con i primi 5 interventi elencati è già possibile raggiungere il superamento di due classi energetiche, condizione che verrà dimostrata attraverso l’attestato di prestazione energetica convenzionale.
L’Istante ha precisato anche che le unità immobiliari di proprietà di società sono classificati nella categoria catastale “A/3 – Abitazioni di tipo economico” e sono attualmente utilizzate solo ai fini residenziali. Inoltre, le suddette società parteciperanno esclusivamente alle spese per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
L’Istante solleva, quindi, due dubbi: in primis chiede se le spese sostenute per gli interventi rientrino nel Superbonus 110%, con riferimento particolare alla sostituzione della “facciata continua”, in secondo luogo chiede anche se i beneficiari dell’agevolazione possono optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricapitolato la prassi relativa al Superbonus 110%, ricorda che relativamente ai soggetti destinatari dell’agevolazione, con la circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che tale detrazione dell’imposta lorda può essere applicata sia sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sia su quello delle società (IRES), anche se, in quest’ultimo caso, limitatamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio.
Con riferimento agli edifici, l’agevolazione è prevista per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni o sulle parti comuni di edifici residenziali e non su immobili usati per lo svolgimento di attività d’impresa, arti e professioni. Inoltre, ai fini della detrazione possono essere considerate le spese realizzate per le parti comuni dell’edificio residenziale considerato nella sua interezza, inoltre
qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.
Riguardo al caso esaminato, l’Agenzia dà il via libera per i primi 4 interventi citati dall’Istante e anche per la sostituzione degli infissi all’interno delle singole unità abitative.
Per quanto riguarda la sostituzione integrale della “facciata continua”, l’agevolazione spetta qualora siano rispettate le condizioni previste dall’art.14 del Dl n. 63/2013 e, se riscontrabili, i requisiti indicati dal decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal proposito, la conformità dei lavori e dei requisiti tecnici richiesti è asseverata da un tecnico abilitato.
L’Agenzia delle Entrate conferma, infine, che i beneficiari dell’agevolazione potranno scegliere di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Superbonus: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate riguardo la facciata continua del condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.