Per ottenere il Superbonus 110% fino al 2025 destinato ai territori colpiti dal sisma è necessario che sussista un nesso di casualità tra evento sismico e danno dell’immobile. Questa la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Gli ultimi chiarimenti pervenuti dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione 8 del 15 febbraio 2022, riguardano l’accessibilità al Superbonus 110%, fino al 2025, per le zone colpite dai terremoti dal 1° aprile 2009.
La Legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato la misura del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 nelle aree colpite da eventi sismici. Date le richieste e le perplessità pervenute all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti, con la suddetta Risoluzione è stato chiarito che l’agevolazione al 110% fino al 2025 spetta per gli interventi che interessano edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra l’intervento e i danni provocati dal sisma.
Si evince quindi che il nodo centrale della questione riguardi la sussistenza del nesso di causalità danno-evento. Inoltre, per ottenere il Superbonus 110% fino al 2025 è fondamentale che sia attestato il livello del danno.
A tal proposito, come spiega l’Agenzia:
L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
In base a quanto appena detto, è desumibile che non sarà possibile accedere all’agevolazione nel caso di interventi su edifici ubicati nei territori colpiti da eventi sismici che non hanno subito danni derivati da tali eventi.
Inoltre, dall’agevolazione sono esclusi gli interventi effettuati su edifici in cui:
il danno sia preesistente dall’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, perciò non vi è il nesso di causalità diretta;
il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
L’Agenzia delle Entrate conclude precisando che:
il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 4-ter del medesimo articolo l’articolo 119 comporta che l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici – nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo Superbonus 110% prorogato fino al 2025 per le aree terremotate: ecco le condizioni proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.