Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’invio delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di un condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
come molti colleghi sono in procinto di effettuare le certificazioni per le detrazioni fiscali spettanti ai condomini. Per i lavori effettuati in condominio per i quali non c’è stata nessuna cessione del credito o sconto in fattura ho già eseguito quanto di competenza.
Il dubbio sorge sui lavori effettuati nel 2021 dove invece il condominio ha eseguito la cessione del credito (50% / 110%). Ho pareri discordanti su ciò che compete l’Amministratore, ovvero se è compito dell’Amministratore inviare all’Agenzia delle Entrate anche le certificazioni dei lavori con sconto in fattura, oppure se questo onere è a carico delle ditte alle quali è stato ceduto il credito. Chiedo altresì conferma che la data ultima di invio telematico sia 16.03.2022.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
La questione è stata affrontata in data 14/02/2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento Prot. N° 46900/2022.
L’ente tributario, con il provvedimento rubricato “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”, ha confermato che, con il presente provvedimento, vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
È stato, infatti, inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche”, al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
È stato introdotto altresì un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto ha confermato un obbligo a carico dell’amministratore di condominio con riferimento agli obblighi relativi articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), premesso che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni, di cui al presente provvedimento, è stabilito dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, al 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, anche se quest’anno il termine ultimo per le comunicazioni degli interventi per il patrimonio edilizio dei lavori resta il 16 marzo 2022 salvo proroghe.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!
L’articolo Chiarimenti sull’invio delle comunicazioni per le detrazioni fiscali spettanti ai condomini proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.