Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le condizioni che possono portare alla decadenza del beneficio fiscale inerente al bonus 110%.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
sono amministratore di un condominio formato da due palazzine. Entrambi gli edifici vogliono usufruire delle agevolazioni relative al bonus 110%, anche se i condomini di una scala hanno effettuato delle modifiche sulle proprietà esclusive. Quali modifiche possono comportare la decadenza del beneficio fiscale?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo Associato,
La decadenza dal beneficio fiscale è suscettibile di una prima applicazione normativa con riferimento all’art. 49 del D.P.R. n.° 380/2001 rubricato “Disposizioni fiscali”. La norma dispone quanto segue:
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Inoltre, è opportuno specificare che, a seguito delle successive modifiche individuate nel capo VII “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA” – art. 33 rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”, all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni, le quali possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale finalizzato ad accedere al bonus 110% , ovvero:
Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 –bis, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. 13 -quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
L’articolo Superbonus 110%: modifiche che comportano la decadenza del beneficio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.