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Distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e squilibrio termico: normativa e giurisprudenza a confronto

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la normativa inerente al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato in condominio.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei sottoporre il seguente quesito: il condominio di cui sono amministratore è formato da più scale in cui è presente una centrale termica comune. Una di queste scale vorrebbe distaccarsi dalla centrale termica e non pagare più le spese di gestione/sostituzione.

È possibile attuare questa soluzione oppure sarà necessario comunque che i condòmini della scala in oggetto continuino a pagare le spese per la manutenzione della caldaia ed il consumo fisso?

Vorrei precisare, infine, che per il prossimo esercizio è prevista la sostituzione delle caldaie e, a tal proposito, i condòmini della scala che vuole distaccarsi suggeriscono di installare una caldaia dimensionata per le scale che vogliono continuare a restare attaccate.

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

La novellata legge di riforma n° 220/2012 ha confermato, con l’art.1118 comma 4, che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Da una parte è tutelato il diritto del singolo condomino. Dall’altro è richiesto che il distacco non deve comportare un aggravio di spesa per gli altri condomini comproprietari dell’impianto e non pregiudichi la funzionalità dell’impianto. In assenza dei presupposti richiamati ogni richiesta di distacco è possibile solo con il consenso unanime di tutti i condomini. (Cass. N° 13718/2012).

Gli indirizzi normativi e giurisprudenziali richiamati sono finalizzati a contemperare gli interessi condominiali. Avvallare gli interessi del singolo condomino è possibile solo attraverso la presentazione da parte di  quest’ultimo di una relazione che certifichi i presupposti tecnici richiesti dalla legge premesso che, il d.p.r. n 59/2009, attuativo del d.lgs. n. 192/2005, ha previsto che:

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e, in ogni caso, per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25 del presente provvedimento.

Obiettivo del legislatore è quello di favorire la conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento subordinando l’eccezione del singolo distacco ad una verifica tecnica finalizzata a testare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, in cui l’eventuale incremento dei consumi determinerebbe un maggior inquinamento, presupposto in contrasto con quanto stabilito dalla Comunità europea in materia di risparmio energetico.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e squilibrio termico: normativa e giurisprudenza a confronto proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
2 Maggio 2022

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