Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le normative inerenti all’installazione del servoscala in condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito all’installazione di servoscala in condominio. Quali sono le maggioranze per la delibera? È sufficiente la maggioranza di 1/3 che era prevista dalla normativa originaria? I dissenzienti possono essere esonerati, dalle spese di installazione? Quali tabelle millesimali è necessario applicare per l’installazione del servoscala, le tabelle di proprietà o quelle utilizzate per la manutenzione?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma Associata,
Le persone con disabilità sono “titolari di tutte le situazioni soggettive garantite in generale dalla Costituzione” e, come tale, è compito della Repubblica rimuovere attraverso i doveri di solidarietà richiamati dall’art. 2 della Costituzione
“gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Art. 3 della Costituzione
La sintesi dei precetti Costituzionali, con riferimento al caso concreto, trova una collocazione applicativa nell’art.2 della legge 13/89 rubricato “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, il quale dispone che:
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503 ), nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’ articolo 1120 del codice civile. Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile.
Per la loro realizzazione, resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile. I doveri di solidarietà trovano un a collocazione normativa attraverso il condominio e le relative delibere assunte dall’organo collegiale.
Tuttavia:
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
Art.2, secondo comma legge 13/89
Con riferimento alle tabelle da applicare, per analogia iuris, devono essere applicate le tabelle di proprietà, qualora il condominio assumesse con delibera assembleare l’installazione del servoscala, premesso che, l’art. 1124 c.c. è rubricato “Manutenzione e sostituzione delle scale degli ascensori”, comprendendo per analogia anche il servoscala.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo L’installazione del servoscala in condominio: tra presupposti normativi ed eliminazione delle barriere architettoniche proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.