Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il risarcimento danni, la ripartizione delle spese e gli obblighi del danneggiato in ambito condominiale.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei ricevere maggiori informazioni in merito a quanto di seguito esposto. Il Tribunale ha condannato in primo grado il condominio di cui sono amministratore, al pagamento di un risarcimento danni nei confronti del condomino proprietario dei locali seminterrati.
A tal proposito, vorrei sapere se esiste l’opportunità o meno di ripartire il risarcimento in quota parte anche al condomino danneggiato, in quanto, nel prospetto approvato in assemblea, non è stato considerato, e questo è oggetto di contestazione da parte di alcuni condomini (assenti in assemblea). Allo stesso tempo, però, viene anche contestato il relativo inserimento da parte del condomino danneggiato, che ritiene di non dover essere inserito nel piano di riparto del risarcimento.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
La disciplina sostanziale del caso di specie, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità applicabile, è richiamata dall’art. 2055 c.c., primo comma, rubricato “Responsabilità solidale” secondo il quale:
se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
A specifica del dettato normativo, la Cassazione conferma il seguente principio di diritto:
Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Cass. N° 18187/2021
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Ripartizione spese condominiali in materia di risarcimento danni: obblighi del danneggiato proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.