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Sismabonus 110%: limite di spesa autonomo per le pertinenze in un edificio separato

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come calcolare il tetto di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico ubicate in un edificio separato.

La risposta n. 375 del 13 luglio 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce se per gli interventi antisismici sulle pertinenze si può fruire del Sismabonus 110% e come si calcola il limite di spesa in questi casi.

Nel caso di specie, l’Istante è una comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell’unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest’ultima unità abitativa e costruito in aderenza all’edificio principale al quale è strettamente connesso.

L’Istante spiega che nello stesso cortile vi è un fabbricato separato con due unità accatastate ad uso deposito, ovvero C/2, e questo è di pertinenza dell’unità abitativa posta al primo piano dell’edificio in oggetto.

Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia tra i lavori previsti dall’art. 3, comma 1, lett. d), del dpr 380/2001. L’Istante vorrebbe effettuare degli interventi antisismici di efficientamento energetico sull’edificio composto dalle due unità abitative e dal portico, nonché delle opere di ristrutturazione interna delle singole unità.

Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere:

se le spese per gli interventi antisismici effettuate sul portico possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo, il portico, una parte comune, oppure se tali spese debbano essere riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza, in quanto non accatastato distintamente;
quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze di una delle due abitazioni poste nell’edificio separato;
qual è il periodo di fruizione dell’agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo la solita premessa sul Superbonus per gli interventi antisismici, ha ricordato che in applicazione all’art.119 del Decreto Rilancio, dal 1° gennaio 2021, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (massimo 4) appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà di persone fisiche.

Ai fini del computo delle unità immobiliari, in assenza di indicazioni specifiche nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se accatastate distintamente. L’Agenzia spiega, infatti che, per esempio, può accedere al Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi mirati alla riqualificazione energetica o interventi antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

L’Agenzia spiega inoltre che:

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.

In relazione ai quesiti posti dall’Istante in riferimento ai limiti di spesa, l’Agenzia chiarisce che, come precisato nella circolare n. 24/E, in base a quanto contenuto nel comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Con la citata circolare n. 24/E, è stato inoltre specificato che ai fini dell’applicazione del Superbonus

nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Nel caso analizzato, quindi, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio composto dalle unità abitative A/2, non devono essere considerate le pertinenze C/2 relative all’edificio separato e ubicato nello stesso cortile.

Per quanto concerne le spese sostenute per l’intervento di parziale demolizione e ricostruzione, l’Istante potrà fruire del Superbonus calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96.000 euro.

In conclusione, quindi, l’Istante potrà calcolare il Superbonus con due limiti di spesa distinti:

per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico, il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro;
per l’intervento antisismico di parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio separato e composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell’altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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L’articolo Sismabonus 110%: limite di spesa autonomo per le pertinenze in un edificio separato proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
20 Luglio 2022

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