Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’utilizzo dei parcheggi interrati condominiali per le autovetture a gas.
L’ASSOCIATA CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento: per quanto concerne le autovetture a gas, queste possono parcheggiare nei parcheggi interrati condominiali? Quali sono le normative in materia?
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
da un punto di vista normativo bisogna considerare il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002, rubricato “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.”
All’art.1 è stato decretato che:
Il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
Con riferimento alla definizione di piano interrato e di piano fuori terra, le medesime sono riportate, così come dispone il comma 2 del presente articolo, nel punto 1.1.1 dell’allegato al Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).
Si rammenta che il Decreto Ministeriale del 1986 è stato sostituito dal Decreto del 15 maggio 2020
“Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” (GU Serie Generale n.132 del 23/05/2020).
Inoltre, così come è indicato sulle FAQ di prevenzione incendi dei VVF, la conformità dell’impianto è verificabile sulla carta di circolazione del mezzo sulla quale deve essere indicato la dicitura “impianto dotato dei sistemi di sicurezza ECE/ONU 67/01”. La verifica potrebbe essere attribuita dall’amministratore su indicazione del regolamento di condominio nel rispetto degli obblighi sulla sicurezza quali atti conservativi relativi alle parti e servizi comuni dell’edificio indicato dall’art. 1130 c.c. rubricato “Attribuzione dell’amministratore.”
A corollario degli argomenti menzionati previo studio di fattibilità da parte di un tecnico degli obblighi richiesti è opportuno richiamare il D.M. 22 novembre 2002, il quale all’art. 2 comma 2 dispone che:
All’ingresso dell’autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto di cui al precedente art. 1.
nonché depositare sostanze infiammabili o combustibili o uso di fiamme libere quale divieti a tutela della parti comuni dell’edificio.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Autovetture a gas: utilizzo dei parcheggi interrati condominiali e normative di settore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.