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Bonus 90% e 60%: adempimenti normativi e relativi obblighi in materia di condominio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i termini posti dalla normativa riguardo la data di ultimazione dei lavori per poter usufruire del bonus facciate.

L’ASSOCIATA CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere se i lavori per ottenere il bonus facciate al 90%, pagati da un condominio che amministro, debbano essere ultimati entro la data del 31/12/2022, oppure se non è stata prevista una data di ultimazione dei lavori.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

dovendo fornire un quadro normativo relativamente al quesito richiamato, è opportuno richiamare l’interpello N.° 903-521/2021 della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Regione Liguria.

Il citato interpello aveva confermato che:

il Condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate (ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, la sussistenza dei quali non costituisce oggetto della presente risposta), per costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

La Direzione Regionale Ligure aveva applicato il principio di cassa a prescindere dal completamento dei lavori previsti.

Orbene, la questione assume ben altri connotati nel momento in cui il legislatore non è intervenuto in materia di ultimazione dei lavori non solo per il bonus facciate al 90% ma anche per il bonus 60%, ovvero dall’articolo 1, comma 39, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) relativamente

alle spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60 per cento .”

Agenzia delle Entrate Risposta N°385/2022

A parere dello scrivente, pertanto non avendo il legislatore come per il bonus 110% (D.L. Aiuti Quater) stabilito misure, termini e proroghe di utilizzo per il bonus 60%, le spese documentate e sostenute per il bonus facciate devono essere in linea con la realizzazione degli interventi entro il 31/12/2022.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Bonus 90% e 60%: adempimenti normativi e relativi obblighi in materia di condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
29 Novembre 2022

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