Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore di condominio e il ruolo dell’assemblea in merito alle polizze globali dei fabbricati.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei porre una domanda riguardo la polizza condominiale in un condominio in cui non è presente il regolamento di condominio. Nello specifico, uno dei condomini ha intenzione di non pagare più la polizza condominiale, ma di stipularne una per conto suo, mentre gli altri condomini continuerebbero a pagare la polizza comune.
Per procedere in tal senso serve il consenso dell’assemblea oppure il singolo condomino non può svincolarsi? Eventualmente l’amministratore potrebbe rinnovare tacitamente il contratto di assicurazione in attesa di una decisione assembleare?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
il legislatore ha imposto l’obbligatorietà assicurativa nei confronti dell’amministratore con riferimento all’adeguamento dei massimali della polizza assicurativa, se, nel periodo del suo incarico, l’assemblea deliberi lavori straordinari restando facoltativa la polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale. Non ci sono obblighi stabiliti dal legislatore in materia di sottoscrizione della polizza globale fabbricati, se non eventualmente indicati nel regolamento contrattuale.
Fatte le dovute premesse, con riferimento al primo quesito, le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti, ovvero costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni, sono obbligatorie per tutti i condomini. (art. 1137 c.c.)
Con riferimento al secondo quesito, l’amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione.
A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c. comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato. (Cassazione Civile, sez. II, 3 aprile 2007, n. 8223)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Polizza Globale fabbricati: obblighi dell’amministratore e provvedimenti assembleari proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.