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Gestione separata Inps ed obblighi professionali e previdenziali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il funzionamento del sistema previdenziale delle Casse Autonome e quello della gestione separata INPS.

L’ASSOCIATO CHIEDE

 “Gentile Associazione, 

vorrei porre il seguente quesito: un avvocato che svolge la professione di amministratore, deve necessariamente iscriversi alla gestione separata INPS?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

in riferimento al caso di specie, la Circolare Inps n°107 del 03/10/2022, individuando nel suo oggetto: “I titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 [……..]”, ha richiamato, in riferimento al caso di specie, la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, con la quale il giudice Costituzionale ha statuito che:

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale.

Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, che la Corte Costituzionale definisce “quale gestione previdenziale di carattere residuale”, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, o di quelli successivamente costituiti ai sensi del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione separata INPS si pone non in modo alternativo tra loro, ma complementare. La Corte Costituzionale conferma che la norma si iscrive in una

coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa”, e che ciò “non è in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali.

I principi espressi dalla Corte Costituzionale possono, pertanto, essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, con la quale l’Istituto aveva comunicato l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri:

i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Gestione separata Inps ed obblighi professionali e previdenziali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
23 Gennaio 2023

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