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Gli interventi trainanti sulle parti comuni: applicazione in materia di beni strumentali e d’impresa

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la fruizione delle agevolazioni per interventi trainanti nelle parti comuni di un condominio in cui la proprietà della maggioranza degli appartamenti è detenuta da una società.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito: in un condominio residenziale composto da 143 appartamenti e 3 negozi, in cui la proprietà dei due terzi degli appartamenti è detenuta da una società, se si effettuassero lavori sulla facciata, i condòmini proprietari degli appartamenti (persone fisiche) potranno ottenere le agevolazioni previste dalla legge? Potrà fruire delle stesse agevolazioni anche la società proprietaria del resto degli appartamenti?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio n. 197/2022 e con la conversione in legge del Decreto aiuti quater DL N° 176 del 18/11/2022, ovvero la legge N° 6/2023, sono state apportate una serie di modifiche tra cui il passaggio da una detrazione del 110% al 90% di cui restano gli impianti normativi relativamente ai profili oggettivi e soggettivi della detrazione fiscale richiamata. La questione oggetto del quesito richiede l’applicazione interpretativa delle circolari non vincolanti dell’Agenzia dell’Entrate.

Così come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali per l’esercizio di arti o professioni”.
Come tale, l’agevolazione fiscale spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni non riconducibili a predetti “beni di impresa” o a quelli “strumentali” all’esercizio di arti o professioni.

La detrazione spetta, inoltre, ai contribuenti persone fisiche, che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da quelli strumentali (alle predette attività di impresa o arti e professioni), dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limite riguarda gli interventi realizzati su unità immobiliari, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, ex. art. 1117 c.c., qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza, che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni, ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Gli interventi trainanti sulle parti comuni: applicazione in materia di beni strumentali e d’impresa proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
6 Febbraio 2023

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