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Utilizzo delle parti comuni e scarichi della caldaia a condensazione: disciplina applicabile

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di una caldaia a condensazione in condominio e la relativa normativa applicabile.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

gestisco un condominio che ha necessità di installare una caldaia a condensazione, sostituendo quella esistente ormai rotta, ma la canna fumaria condominiale non è adeguata per la caldaia a condensazione in quanto in acciaio inox. Il Condomino può installare ugualmente la caldaia a condensazione con scarico a parete?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

L’art. 34 comma 54 del decreto legge N.° 179/2012 rubricato “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni” dispone che

L’articolo 5, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n°412, è sostituito dal seguente: Gli impianti termici siti  negli  edifici  costituiti  da  più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione, con sbocco sopra il tetto  dell’edificio  alla  quota  prescritta  dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto  salvo  quanto  previsto  dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN  297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN  15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.

Alla disciplina in oggetto, la giurisprudenza di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. N° 6341/2020) ha confermato la possibilità che:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Inoltre:

l’appoggio al muro comune una canna fumaria (come del resto l’apertura di piccoli fori nella parete) raffigura una modifica della cosa comune conforme alla destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue cure e spese, se non impedisce l’altrui pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità ad alla sicurezza dell’edificio e non ne altera il, decoro architettonico: alterazione che si verifica non quando si mutano la originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si riflette negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile”.

Trib. Roma Sez. Civ. N° 19745/2021

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Utilizzo delle parti comuni e scarichi della caldaia a condensazione: disciplina applicabile proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
27 Marzo 2023

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