L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17 del 26 giugno 2023 attraverso la quale vengono specificate le regole d’accesso al bonus barriere architettoniche, il quale spetta anche per i lavori di rifacimento del bagno e la sostituzione di finestre, a patto che vengano rispettati i requisiti tecnici.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 26 giugno 2023, terza ed ultima delle pubblicazioni in materia di dichiarazione dei redditi, fornisce alcuni chiarimenti anche sulle ultime novità introdotte nell’ambito dei lavori edilizi.
A tal proposito, tra i chiarimenti forniti relativi alle ultime novità, il bonus barriere architettoniche al 75% prorogato fino al 2025, spetta anche per la sostituzione di finestre e per i lavori di rifacimento del bagno, naturalmente a patto che siano rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di riferimento. Inoltre, è anche utile ricordare che il bonus barriere architettoniche, al momento, è l’unica agevolazione per la quale è possibile optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Tra le indicazioni fornite dalla circolare riguardo il bonus barriere architettoniche è importante evidenziare la parte relativa agli interventi ammessi all’agevolazione, la quale, come specificato nel documento, spetta anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti in condominio.
Il bonus destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche è pari al 75% delle spese sostenute sino ad un importo massimo variabile da 30.000 euro a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. La circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente per gli interventi svolti in edifici già esistenti, sia sulle parti comuni e sia sulle singole unità abitative.
Sempre riguardo gli interventi ammessi dall’agevolazione, la circolare chiarisce che vi sono diverse categorie di lavori, ad esempio la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Inoltre, è importante ricordare che il bonus barriere architettoniche spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
La circolare n. 17 del 26 giugno 2023 specifica anche che:
Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento 41 delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria. Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato d.m. n. 236 del 1989.
Sempre nel rispetto delle indicazioni previste, il bonus barriere architettoniche spetta anche per le opere di completamento dei lavori (ad esempio la sistemazione di pavimenti) e per le spese di adeguamento degli impianti o sostituzione di sanitari.
Infine, come conseguenza del blocco previsto dal DL Cessioni riguardo la possibilità di fruire di sconto in fattura o cessione del credito, è utile ricordare che il bonus barriere architettoniche è l’unica agevolazione per la quale è previsto lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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