È possibile ottenere il Superbonus villette unifamiliari se l’immobile oggetto degli interventi viene ad adibito ad abitazione principale dopo la fine dei lavori? Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate torna ad approfondire il tema del Superbonus per i lavori effettuati su edifici unifamiliari, attraverso la Risposta n. 377/2023.
Nel caso analizzato, un contribuente spiega di essere proprietario di un immobile inagibile accatastato in categoria A/3. Per rendere abitabile l’immobile, il contribuente intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, avvalendosi delle agevolazioni previste dal Superbonus, difatti, a tal fine l’Istante dichiara di soddisfare in modo parziale, le condizioni necessarie per accedere alla maxi agevolazione, ovvero essere titolare di diritto di proprietà sull’unità immobiliare in oggetto e avere un reddito non superiore a 15.000 euro. A causa, però, delle condizioni fatiscenti dell’immobile, il contribuente spiega di non aver trasferito la residenza, la quale potrà avvenire solo dopo i lavori di demolizione e ricostruzione.
L’istante ha chiesto, quindi, all’Agenzia delle Entrate se è possibile beneficiare del Superbonus, anche se l’immobile potrà essere adibito ad abitazione principale solo dopo la fine dei lavori.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la normativa inerente al Superbonus per le villette unifamiliari, ha ricordato che a partire dal 1° gennaio 2023, l’agevolazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un ”reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8bis.1 dell’articolo 119.
Riprendendo la Circolare n.13/E del 2023, l’Agenzia ha ricordato che la verifica dei suddetti requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del Superbonus, la quale riguarda esclusivamente gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.
Inoltre, la medesima Circolare ha chiarito che:
qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.
Ciò detto, quindi, l’istante, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa, potrà fruire del Superbonus al 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà in oggetto sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori previsti.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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