Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda i criteri normativi riguardanti la convocazione di un’assemblea di condominio in videoconferenza.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un’informazione, poiché ho necessità di effettuare un’assemblea di condominio straordinaria. Dato il periodo estivo e trattandosi, nello specifico, di un condominio di utilizzo turistico-stagionale, vorrei effettuare l’assemblea in videoconferenza.
A tal proposito, vorrei chiedere: per svolgere l’assemblea in videoconferenza, è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dei condomini? Quali sono le maggioranze richieste per poterla deliberare?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
l’assemblea in videoconferenza ha richiesto un duplice intervento, che ha trovato la sua applicazione con la Legge n. 126/2020 e la Legge n. 159 del 27.11.2020 con cui è stato modificato l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Con particolare riferimento all’avviso di convocazione, il medesimo deve contenere:
specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre,
anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Con riferimento alla convocazione in ambito della videoconferenza:
Il consenso non costituisce una mera acquiescenza ad un’attività imposta dall’amministratore, ma crea le condizioni di un’autorizzazione preventiva negoziale all’utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento dell’assemblea. A questo proposito possiamo affermare che la vera novità nel panorama normativo è proprio la previsione in difetto di una disposizione ad hoc da parte del regolamento di condominio del previo consenso della maggioranza dei condomini: tale maggioranza numerica dovrà essere ottenuta per le singole delibere, e richiederà un’adeguata organizzazione da parte dell’amministratore, il quale dovrà muoversi per tempo preventivamente, al fine di rispettare i cinque giorni intercorrenti tra il recapito dell’avviso e la data dell’adunanza. Il nuovo quorum è dunque correlato alla maggioranza numerica, ossia alle teste, trattandosi di un atto prodromico alla costituzione dell’assemblea, per cui non vi sarebbe bisogno di accedere al quorum espresso per millesimi di proprietà.
Tribunale di Padova – Sentenza n. 548/2022
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo L’assemblea in videoconferenza: criteri di partecipazione dei condomini tra normativa e giurisprudenza a confronto proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.