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Eternit: valutazione del rischio amianto ed obblighi dell’Amministratore di Condominio
Eternit: valutazione del rischio amianto ed obblighi dell’Amministratore di Condominio

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore di condominio nei casi di rischio amianto nei condomini.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento. Amministro un condominio in cui, purtroppo, sono ancora presenti dei cassoni di acqua in eternit che devono essere rimossi. A tal proposito vorrei, quindi, chiedere: quali sono le normative di settore ed i rischi connessi? Quali sono gli adempimenti dell’amministratore?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

la qualificazione della fattispecie in oggetto richiede la verifica del rischio amianto negli edifici privati, ovvero:

La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

Il decreto ministeriale del 6/9/1994 definisce:

L’ispezione delle strutture edilizie, il campionamento delle analisi dei materiali sospetti per l’identificazione dei materiali contenenti amianto; il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento dell’ eliminazione del rischio stesso; il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto; le misure di sicurezza per gli interventi di bonifica; le metodologie tecniche per il campionamento e l’analisi delle fibre aerodisperse.

Definiti i criteri per la tutela dell’ambiente con riferimento alle strutture edilizie è opportuno confermare che:

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’ eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento, quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell’edificio, se sono collocati in aree accessibili.

La disciplina codicistica in materia condominiale individua nel rispetto degli obblighi conservativi le attribuzioni spettanti all’amministratore in caso di pericolosità legate al rischio di amianto, che devono trovare una loro collocazione negli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro indicati dal decreto legislativo n. 81/2008 finalizzati a alla tutela ed al rispetto degli obblighi applicativi in caso di friabilità dell’amianto e delle casistiche richiamate nel decreto ministeriale del 6/9/1994.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Eternit: valutazione del rischio amianto ed obblighi dell’Amministratore di Condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
4 Settembre 2023

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