Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le normative di riferimento per la creazione di un gruppo WhatsApp in condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere una delucidazione. In un condominio da me amministrato, alcuni condòmini mi hanno chiesto di creare un gruppo WhatsApp in cui inserire tutti i condòmini che abitano l’edificio per inviare in modo più semplice e immediato le comunicazioni di carattere generale.
A tal proposito vorrei, quindi, chiedere se vi sono problematiche da un punto di vista di privacy e se è necessario procedere attraverso singole autorizzazioni.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
non vi sono profili normativi, con riferimento alla fattispecie in oggetto, specificatamente richiamate dalle norme in materia condominiale con riferimento agli articoli del codice civile, premesso che gli unici richiami con ambiti applicativi diversi trovano una collocazione in materia di art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile con riferimento ai mezzi di convocazione assembleare, ovvero con riferimento all’attivazione di un sito internet disciplinata dall’art. 71 ter del codice civile.
A fronte di mancate indicazioni o procedure assembleari per deliberare gruppi WhatsApp, è opportuno specificare che la questione richiede un’attenta analisi delle norme richiamate dal GDPR N°679/2016 con particolare riferimento alla definizione di dato personale richiamato dall’art. 4 punto 1 del GDPR, ovvero:
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Come tale, ogni comunicazione identificabile richiede l’autorizzazione da parte del condomino, così richiamato dall’art.6, punto 1, lettera a) del GDPR, ovvero:
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
Come tale ogni valutazione sul caso di specie di carattere assembleare finalizzato alla costituzione di una chat di WhatsApp è privo di ammissibilità, in quanto il numero di telefono può essere considerato dato identificabile e, come tale, richiede il consenso scritto di tutti i singoli condomini.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Gruppo WhatsApp in condominio: dati identificativi e consenso dei singoli condomini proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.