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Cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi: ecco le regole per richiedere l’annullamento della ripartizione in 10 rate annuali
Cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi: ecco le regole per richiedere l’annullamento della ripartizione in 10 rate annuali

L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per inviare telematicamente l’annullamento della richiesta di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Il Provvedimento del 22 settembre 2023 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e con oggetto “Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili”, ha disciplinato la possibilità di annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui relativi ai bonus edilizi e derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Date le numerose richieste di correzione inoltrate dai contribuenti, il Fisco ha fornito nel dettaglio le informazioni necessarie per richiedere l’annullamento delle precedenti comunicazioni.

Nello specifico, dal citato Provvedimento si evince che sarà possibile chiedere l’annullamento per:

le opzioni per l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi tracciabili tramite F24;
la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui.

La richiesta di annullamento deve essere inoltrata dal titolare dei crediti o da un suo intermediario, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, ovvero una funzionalità specifica che verrà attivata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo che tale funzionalità venga attivata, i contribuenti potranno effettuare tale richiesta attraverso la compilazione di un modello ad hoc denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, dopodiché lo stesso modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa da parte del titolare del credito. Qualora si procedesse tramite firma autografa, sarà necessario allegare la copia del proprio documento di identità.  Il modello dovrà essere, infine, trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Entro 30 giorni dalla richiesta, verrà inviato l’esito della stessa ai contribuenti interessati. Nel caso in cui l’esito fosse positivo e, quindi, la richiesta venisse accolta, verrà ridotto in automatico l’ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in dieci rate annuali e verrà ripristinata la rata del credito originario, alla quale saranno poi attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza iniziale.

In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che dato che il provvedimento del 3 febbraio 2022 aveva definito l’obbligo di comunicare attraverso la “Piattaforma cessione crediti” l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili tramite modello F24, anche in relazione a questa opzione è possibile procedere con l’annullamento di tale richiesta.

Difatti, dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile la funzione per richiedere l’annullamento totale o l’annullamento di una o più rate.

L’accoglimento di tale richiesta di annullamento comporterà la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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Pubblicato il
29 Settembre 2023

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