Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la ripartizione delle spese nel caso di installazione di un impianto di ascensore in condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in merito ad una palazzina, costruita nel 1990 senza l’impianto di ascensore e con un vano scala idoneo al posizionamento dello stesso.
Tale palazzina è composta da otto unità abitative ed i condòmini, chiedono l’autorizzazione per installare l’impianto di ascensore. Con riferimento alla ripartizione delle spese, questa va fatta sulla base dei millesimi di proprietà, oppure la spesa deve essere ripartita con riferimento alla tabella della manutenzione dell’ascensore?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
i criteri di partecipazione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore presuppongono che l’ascensore venga utilizzato per tutta l’altezza dell’edificio dal proprietario dell’ultimo piano ed in misura minore dai proprietari dei piani inferiori.
È opportuno precisare che ogni delibera condominiale finalizzata ad attribuire un onere di contribuzione maggiore, sul presupposto della più intensa utilizzazione rispetto agli altri condomini, in virtù del numero dei componenti familiari e/o dell’essere titolare dell’appartamento dell’ultimo piano, deve ritenersi invalida in quanto non rispetta il principio della proporzionalità delle spese.
Fatta questa precisazione, le spese di gestione, ovvero di manutenzione e sostituzione, devono essere ripartite in base alla tabella ex. art. 1124 c.c., in quanto trattasi di impianto già esistente. Trattandosi, come nel caso di specie, di una nuova installazione, si deve far ricorso alla tabella millesimale di proprietà ex. art. 1123 del codice civile. (Cass. n° 5975/2004)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Installazione ascensore: come vanno ripartite le spese di installazione e manutenzione? proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.