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L’anagrafe condominiale: indicazione dei condomini e dei fruitori degli immobili
L’anagrafe condominiale: indicazione dei condomini e  dei fruitori degli immobili

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la corretta compilazione del registro di anagrafe condominiale.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla compilazione del registro di anagrafe condominiale.

In un condominio che amministro (in qualità di amministratore interno) è stato acquistato di recente un appartamento comprensivo di due posti auto, da una coppia di coniugi, di cui uno solo dei due ha la residenza nel suddetto condominio. Mi è stato comunicato che in questo appartamento verrà a vivere il loro figlio.

A tal proposito, vorrei sapere se nel registro di anagrafe condominiale è necessario inserire anche i dati del figlio o è sufficiente avere i dati dei due proprietari che hanno acquistato l’appartamento.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Art. 1130 c.c.

La finalità è quella di individuare i nominativi dei condomini ai fini della regolare convocazione dell’assemblea, nonché della validità delle delibere condominiali e dei soggetti chiamati ad impugnare le delibere nel rispetto degli obblighi indicati dall’art. 1137 c.c. in materia di impugnazione delle delibere condominiali.

Pertanto, devono essere indicati nel registro dell’anagrafe condominiale esclusivamente “generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento.” Ogni eventuale indicazione che attiene all’atto di nascita e possesso di stato ex art. 236 c.c. non sono oggetto di tutte quelle informazioni pertinenti in materia di GDPR n°679/2016 con riferimento agli obblighi condominiali e nel rispetto degli obblighi dell’art. 1130 c.c. comma 1 n°6.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo L’anagrafe condominiale: indicazione dei condomini e dei fruitori degli immobili proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
29 Dicembre 2023

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