Entra in vigore la delibera ARERA relativa agli oneri di recesso anticipato dei contratti di energia elettrica per clienti domestici e piccole imprese.
Dal 1° gennaio 2024 è operativa la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emessa il 6 giugno scorso, la quale prevede la facoltà per i fornitori di energia elettrica di applicare un onere a carico del cliente nel caso in cui questo eserciti il recesso prima della scadenza del contratto.
La delibera ARERA stabilisce come eventuali penali possano essere applicate esclusivamente nei contratti a durata determinata e a prezzo fisso. Ciò implica che alla sottoscrizione del contratto il cliente debba essere chiaramente informato e, quindi, debba essere pienamente consapevole delle condizioni economiche e delle possibili conseguenze in caso di recesso anticipato.
Per quanto concerne i contratti a tempo indeterminato che hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata”, è prevista la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.
Riguardo al recesso e alla validità degli oneri, l’ARERA ha stabilito anche determinati obblighi per i fornitori di energia elettrica, ovvero:
nel contratto va indicato in modo chiaro l’eventuale onere di recesso, nel suo importo massimo, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto dal cliente”;
le altre indicazioni e informazioni relative agli eventuali oneri in caso di recesso devono essere indicate in modo specifico nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica utilizzata per riassumere le caratteristiche dell’offerta.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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L’articolo ARERA: nuove penali per il recesso dei contratti di energia elettrica proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.