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Nuovi obblighi per l’amministratore di condominio in materia di impianti idrici condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda gli adempimenti dell’amministratore in merito agli impianti idrici condominiali.

L’ASSOCIATA CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento sugli adempimenti da eseguire per la verifica della potabilità acqua nei condomini da me amministrati, soprattutto in seguito alla nuova legislazione in materia. Cosa è necessario fare? Con quale periodicità?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.ma associata,

gli impianti idrici sono individuati tra i manufatti indicati dall’art. 1117 c.c. e, come tale, richiedono che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini da parte dell’amministratore (Art.1130 c.c.).

In compenso, il decreto legislativo n. 18 art. 2 del 23/02/2023 ha confermato, con riferimento al caso di specie, ovvero al condominio, che: “I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12.2.”

Per l’esecuzione dei controlli interni, il gestore idropotabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell’allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all’articolo 13.3.

I gestori idro-potabili provvedono all’inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera, b) , comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all’articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto.

Il gestore della distribuzione idrica interna, ovvero l’amministratore di condominio che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Nuovi obblighi per l’amministratore di condominio in materia di impianti idrici condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
29 Gennaio 2024

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