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Convocazione ordinaria e straordinaria dell’assemblea condominiale: consecutività degli ordini del giorno
Convocazione ordinaria e straordinaria dell’assemblea condominiale: consecutività degli ordini del giorno

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la convocazione ordinaria e straordinaria dell’assemblea di condominio e la retribuzione dell’amministratore.

L’ASSOCIATO CHIEDE

Gentile Associazione,

avrei necessità di un chiedervi un parere in relazione alle seguenti situazioni:

Se in assemblea non è possibile discutere tutti i punti all’ordine del giorno, è possibile aggiornare l’assemblea in giorni successivi alla data di convocazione? Quali sono i profili normativi richiesti?
La data di incarico del mandatario, e la conseguente retribuzione per l’amministratore, decorre dalla data del verbale di nomina del professionista, oppure dalla data del passaggio di consegna del precedente amministratore di condominio?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

La legge di riforma del condominio n° 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013 con riferimento alla convocazione, ha ampliato le attribuzioni dell’assemblea, confermando, in prima istanza, che:

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per la deliberazione indicate dall’art.1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore, quando questi lo ritiene necessario o quanto ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini, possono provvedere direttamente alla convocazione.

La duplice applicazione normativa attribuisce poteri all’assemblea ed all’amministratore di convocare in qualsiasi momento, premesso il presupposto necessario e straordinario della richiesta assembleare, ovvero in tutti i casi rientranti nelle attribuzioni richiamate dell’art. 1135 del codice civile. Come tale, il legislatore ha indicato i casi in cui limitatamente può essere convocata l’assemblea specificando i profili soggettivi di attribuzione.

Con riferimento al caso di specie e nel caso in cui l’assemblea non può discutere tutti i punti all’ordine del giorno:

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Pertanto, con un unico avviso di convocazione, è possibile discutere in giorni diversi gli altri ordini del giorno che, per difficoltà degli argomenti da trattare, non è stato possibile affrontare.

Con riferimento al secondo quesito, nel caso di specie indicato, la retribuzione a titolo oneroso decorre dalla data del verbale di nomina, premesso che: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per egual durata”. (art. 1129 c.c.)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Convocazione ordinaria e straordinaria dell’assemblea condominiale: consecutività degli ordini del giorno proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
19 Febbraio 2024

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