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Proroga di altri sei mesi dei termini per i titoli abilitativi edilizi
Proroga di altri sei mesi dei termini per i titoli abilitativi edilizi

La conversione in legge del Decreto Energia ha stabilito un’ulteriore proroga di sei mesi dei termini relativi ai titoli abilitativi in corso o formatisi fino al 30 giugno 2024 e delle SCIA, così come delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Con la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 ovvero la legge di conversione del Decreto Legge n. 181/2023 o cosiddetto “Decreto Energia”, è stata confermata un’ulteriore proroga di 6 mesi per i titoli abilitativi edilizi (SCIA, permesso di costruire, varie autorizzazioni di tipo paesaggistico e ambientale), così da far fronte ai vari impedimenti e alle varie difficoltà che hanno ostacolato l’avvio dei lavori o la loro conclusione entro i termini previsti.

Nello specifico, l’art. 4-quater del DL 181/2023 estende complessivamente da 24 a 30 mesi i termini di inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica. A tal proposito, infatti, è stato modificato l’art. 10-septies del DL 21/2022 che aveva già prorogato tali termini, successivamente posticipati dall’art. comma 11-decies del DL 198/2022.

Con quest’ultima ulteriore proroga di sei mesi, nello specifico, vengono estesi:

i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico Edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, oltre che dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché, anche in tal caso, non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Per quanto concerne i titoli abilitativi, la proroga riguarda:

permessi di costruire;
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
autorizzazioni paesaggistiche;
autorizzazioni ambientali;
permessi di costruire e SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell’art.103, comma 2, del DL 18/2020.

Per quanto riguarda la richiesta di tale proroga, come specificato anche dall’ANCE, la proroga va espressamente richiesta dall’interessato poiché non è automatica, perciò è necessario presentare comunicazione al Comune in cui deve essere riportata il numero/data del titolo abilitativo e il termine per il quale si richiede la proroga. Chiaramente è essenziale che, al momento della comunicazione, non siano già decorsi i termini di inizio e fine lavori.

Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

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Pubblicato il
23 Febbraio 2024

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