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Il diritto di abitazione: profili condominiali
Il diritto di abitazione: profili condominiali

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il diritto di abitazione e le relative normative in ambito condominiale.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

avrei necessità di un parere riguardo la seguente situazione. Nel caso in cui in un condominio una condomina risulti essere proprietaria di un appartamento, mentre il padre detiene, sullo stesso appartamento, il diritto di abitazione, come andranno ripartite le spese in merito agli interventi straordinari? Inoltre, in assemblea dovrà essere convocata solo la condomina (figlia) o possono prendere parte entrambi?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell’art. 1026 cod. civ., le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 cod. civ., che si riflettono anche, come confermato dall’art. 67 disp. att. cod. civ., sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un’obbligazione propter rem.

cfr. Cass., Sez. II, 16 febbraio 2012, n. 2236; Cass., Sez. II, 28 agosto 2008, n. 21774; Cass. civ. sez. II n° 9920/2017

L‘art. 67 delle disp. att. c.c. in applicazione del diritto di abitazione ex. art. 1026 c.c. dispone che il titolare del diritto d’abitazione di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui il titolare del diritto d’abitazione intenda avvalersi del diritto dell’art.1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli art. 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia al titolare del diritto d’abitazione sia al proprietario.

Nel caso di specie, ovvero per la convocazione dei lavori straordinari, deve essere convocata la figlia, proprietaria dell’appartamento. Nulla toglie che, in assemblea, potrà presenziare come delegato il titolare del diritto d’abitazione, ovvero il padre.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Il diritto di abitazione: profili condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
5 Marzo 2024

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