Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda le tempistiche per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento riguardo le tempistiche e le modalità per le comunicazioni da inviare all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati su parti comuni di edifici residenziali nell’anno 2023.”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
l’art. 2 del decreto del Ministero Economia e Finanze del 01/12/2016 ha disposto che:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate che a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
Come tale, i soggetti indicati nel decreto:
sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
È opportuno precisare che:
in deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali entro il 4 aprile 2024.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Obblighi all’anagrafe tributaria degli interventi del recupero del patrimonio edilizio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.