Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione degli impianti di videosorveglianza in condominio.
L’ASSOCIATO CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere dei chiarimenti in merito alla seguente situazione. In un edificio da me amministrato e composto da tre corpi scala indipendenti, in uno di questi, ossia nel vano scala al piano terra, è stata installata una telecamera, senza alcuna delibera condominiale e solo a seguito di una decisione presa tra i condòmini.
In qualità di amministratore vorrei chiedere se vado incontro a delle responsabilità per tale situazione.
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.mo associato,
con l’introduzione del nuovo articolo 1122 ter del codice civile, legge 220/2012, in materia di condominio è stata fatta chiarezza sulla maggioranza stabilita per deliberare l’installazione degli impianti di sorveglianza: “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136” , ovvero la maggioranza degli intervenuti più la metà del valore dell’edificio, cioè dei millesimi totali.
Inoltre, come indicato dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, ovvero in materia di installazione delle telecamere:
È necessario in primo luogo che l’installazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti. (art. 1136 c.c.)
È indispensabile, inoltre, che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato e comunque è congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Videosorveglianza condominiale: profili normativi ed adempimenti applicativi proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.