Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il pagamento delle spese di manutenzione straordinaria di un immobile in caso di separazione coniugale e conseguente affidamento della casa al coniuge non proprietario dell’immobile.
L’ASSOCIATO CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento riguardo la seguente situazione. In un condominio di case popolari, sto gestendo i lavori di ristrutturazione di tetto e facciata. Uno dei condòmini risulta essere, attraverso atto del giudice, affidatario della casa e dei bambini in seguito alla separazione dalla coniuge che è titolare dell’immobile.
In questo caso, chi paga le spese di manutenzione straordinaria, l’affidatario o la proprietaria dell’immobile?
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
il tema dei rapporti coniugali, in relazione all’assegnazione della casa familiare, pone l’attenzione sulle disposizioni sull’ esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio e di tutti gli adempimenti patrimoniali, che riguardano i coniugi in materia di spese ordinarie e straordinarie che concernono, come nel caso in questione il condominio.
Premesso che l’art. 337 sexies 1 comma del codice civile dispone che:
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà […].
In relazione al titolare di diritti reali è opportuno precisare che:
L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca a uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso (comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese, in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario, sono a carico del coniuge assegnatario. (Cass. Civ. Sez.1 n° 3836/2006)
Inoltre, in materia di riscossione dei contributi per la manutenzione ed esercizio di parti e servizi comuni:
L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino e, cioè, dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento sui generis. (Cass. Civ. Sez. VI n° 16613/2022)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo L’assegnazione della casa coniugale: profili condominiali proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.