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Applicazione della disciplina normativa del contratto occasionale in ambito condominiale
Applicazione della disciplina normativa del contratto occasionale in ambito condominiale
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la disciplina normativa da applicare in condominio in riferimento ai contratti di prestazione occasionale.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei porre un quesito in merito alla seguente situazione. In un condominio è stata designata un’addetta alle pulizie condominiali, la quale però attualmente non detiene Partita IVA, pertanto è stato necessario procedere con un contratto di prestazione occasionale. A tal proposito, qual è la disciplina normativa da applicare?”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) ed il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”).

Con riferimento alla questione in oggetto, in relazione ai bisogni del condominio:

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Tuttavia,

le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), – importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Circolare Inps n. 107/2017

Pacificamente, a parere dello scrivente, e comunque a seguito del dettato normativo richiamato, il lavoro occasionale dovrebbe essere non continuativo, altrimenti potrebbe assumere la qualificazione di lavoro a tempo subordinato per il prestatore di lavoro.

Inoltre, è necessario che vengano applicate tutte le misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, premesso che, l’amministratore di condominio assume il ruolo di datore di lavoro all’interno delle parti comuni dell’edificio.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Applicazione della disciplina normativa del contratto occasionale in ambito condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
4 Febbraio 2025

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