

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la costituzione di un Supercondominio e la nomina dell’amministratore.
L’ASSOCIATA CHIEDE
Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in materia di Supercondominio. Nello specifico, il complesso condominiale a cui mi riferisco, composto da poco più di 200 unità immobiliari, risulta essere privo di tabelle millesimali e di regolamento condominiale. Attualmente sono presenti solo i rappresentanti delle singole scale, ma nulla è stato stabilito riguardo le parti comuni.
A tal proposito, quindi, vorrei chiedere se è possibile procedere con la costituzione del Supercondominio attraverso la nomina dell’amministratore.
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
il Supercondominio, così come il condominio, si costituisce ipso facto nel momento in cui ci sono più parti comuni a più edifici.
L’ambito di applicabilità del dettato normativo in materia di condominio ex. art. 1117 bis deve essere applicato al Supercondominio, premesso che, il regolamento di condominio e tabelle millesimali sono obbligatorie nel rispetto dei criteri normativi indicati dall’art. 1138 c.c. e dagli articoli 68 e 69 delle disp. att. del codice civile.
Con riferimento alla nomina dell’amministratore del Supercondominio, quest’ultimo viene nominato dai rappresentanti delle singole scale tramite delibera assembleare del Supercondominio, quando i condomini sono più di sessanta.
Come tale dovranno essere convocati tutti i condomini del complesso edilizio, quindi gli oltre 200 proprietari, ma in assemblea dovranno presenziare e deliberare esclusivamente i rappresentanti per la nomina dell’amministratore del Supercondominio.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Il Supercondominio: la convocazione dei condomini e la nomina dell’amministratore proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.