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Le innovazioni separate: gravose e voluttuarie
Le innovazioni separate: gravose e voluttuarie
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda l’installazione di un ascensore in condominio e la normativa che regola la partecipazione alle spese da parte dei condòmini.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un chiarimento in merito alla seguente situazione. In un condominio da me amministrato ho ricevuto da alcuni condòmini una richiesta per la convocazione di un’assemblea straordinaria che riguardi l’installazione dell’ascensore.

A tal proposito vorrei chiedere se per quanto riguarda le spese tutti i condòmini sono obbligati a partecipare, oppure se i condòmini che abitano nei piani bassi del condominio possono rifiutarsi.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

il testo originario dell’art. 1121 del codice civile, rimasto inalterato anche a seguito della riforma del condominio n. 220/2020, dispone che:

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma, i condomini ed i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

L’esegesi normativa risponde ad una pluralità di ambiti di applicazione: la spesa gravosa, il carattere voluttuario e l’utilizzazione separata delle opere o degli impianti, nonché la partecipazione da parte dei condomini ai successivi vantaggi.

Con riferimento al caso in questione, i presupposti oggetto di esegesi sono applicabili, ovvero non tutti i condomini sono obbligati a partecipare alle spese. In tal caso l’impianto d’ascensore in questione è suscettibile di utilizzazione separata ed i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo economico, che non impone un principio di solidarietà o di sola parziarietà della spesa potendo inquadrare la fattispecie nelle innovazioni separate.

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Le innovazioni separate: gravose e voluttuarie proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
30 Aprile 2025

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