

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la richiesta anticipata del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) in ambito di portierato e i relativi adempimento dell’amministratore di condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vi scrivo per chiedere un chiarimento riguardo la seguente situazione. In un condominio da me gestito il portiere vorrebbe richiedere un anticipo sul T.F.R. il quale risulta già disponibile sul conto corrente del condominio. A tal proposito, il portiere è obbligato a motivare la richiesta?
Inoltre, l’amministratore di condominio può procedere in autonomia o è necessaria una delibera assembleare?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
la disciplina del trattamento di fine rapporto, cosiddetto T.F.R., trova una collocazione normativa nel “Libro V Del Lavoro” del Codice Civile con riferimento all’estinzione del rapporto di lavoro.
L’art. 2120 c.c. primo comma dispone che:
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto […].
Il secondo comma dell’art. 2120 c.c. chiarisce che:
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Pertanto, l’indennità di denaro corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro subordinato, trova una propria disciplina in riferimento alle disposizioni del Codice Civile richiamato ed al contratto collettivo nazionale di categoria.
Con riferimento al caso di specie, ovvero di richiesta di anticipo del T.F.R. da parte del portiere nei confronti del condominio, qualora nulla fosse richiamato in materia del contratto collettivo nazionale di categoria dei portieri, relativamente al momento dell’esecuzione della prestazione richiesta sotto forma di anticipo, la Corte di Cassazione stabilisce che:
Qualora dovesse ritenersi, in via di mera ipotesi, che l’art. 2120 c.c. non determini il tempo di esecuzione dell’obbligazione, il creditore potrebbe esigerla immediatamente, ai sensi della prima proposizione del primo comma dell’art. 1183 cit., sicché sin dal suo sorgere essa diviene produttiva di interessi ed è rivalutabile.
Cass. Sez. Lav. Sent. 4822/2002
Il dettato normativo e giurisprudenziale richiamato, previa verifica del contratto nazionale collettivo di categoria dei portieri, qualifica la richiesta del portiere all’ anticipo richiesto del T.F.R., da cui il condominio non può esonerarsi.
A parere dello scrivente, con riferimento agli obblighi dell’amministratore ex art. 1129 c.c. e alle attribuzioni dell’amministratore ex art 1130 c.c., le disposizioni normative non attribuiscono un obbligo specifico con riferimento al caso in questione, né tantomeno sussistono l’urgenza e l’indifferibilità della prestazione, ovvero l’anticipo del T.F.R. richiesto.
Come tale, è necessario ed è opportuno convocare l’assemblea straordinaria del condominio per deliberare l’ordine del giorno oggetto di richiesta da parte del portiere, previo assenso degli intervenuti ex art. 1136 del codice civile.
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
Vorresti rimanere sempre aggiornato/a su tutte le novità in materia condominiale?
Iscriviti alla nostra Newsletter settimanale!
The form can be filled in the actual website url.
L’articolo Il T.F.R. in materia di portierato: profili normativi e giurisprudenziali di competenza condominiale proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.