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Come funziona la conferma dell’amministratore di condominio
Come funziona la conferma dell’amministratore di condominio
anapi risponde

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda la delibera di conferma dell’amministratore di condominio e la relativa giurisprudenza.

L’ASSOCIATO CHIEDE

“Gentile Associazione,

vorrei chiedere un parere in merito alla seguente situazione. In un condominio il primo anno viene nominato un amministratore di condominio con i 501 millesimi e la maggioranza dei partecipanti, mentre il secondo anno viene riconfermato con 400 millesimi. Di fronte all’opposizione dei presenti, l’amministratore di condominio comunica che trattandosi del secondo anno di incarico, tale votazione è da considerarsi solo come riconferma, pertanto dichiara che non sono necessari i 501 millesimi. Inoltre egli sostiene che comunque avendo raggiunto i 400 millesimi nel secondo anno, detiene pieni poteri sia per la gestione ordinaria del condominio che per quella straordinaria.

A tal proposito, vorrei quindi chiedere se è possibile fare un po’ di chiarezza in merito.”

L’ESPERTO RISPONDE

Preg.mo associato,

non ci sono orientamenti unanimi con riferimento al caso di specie, per cui

non vi sono, dubbi, invero, sulla necessità che la delibera di conferma dell’amministratore in carica debba essere assunta con la maggioranza rafforzata di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., sebbene il comma 4 si riferisca espressamente alla sola nomina e revoca dell’amministratore. A tal fine, è importante richiamare l’art. 1129 c.c., comma 8, che limita il mandato al termine dell’incarico al compimento dei soli atti indifferibili. Da ciò consegue che la c.d. “conferma” del mandato consiste nella rinnovazione dei poteri gestori, atteso che essa determina l’assegnazione delle funzioni amministrative nella loro pienezza con effetti analoghi al provvedimento di nomina.

Tribunale di Cassino Sent. n° 923/2022

Di parere contrario, ad esempio, è il Tribunale del capoluogo Pugliese, il quale, con  riferimento al caso in oggetto ha confermato che

basti a tal uopo ribadire che a norma dell’art. 1129 comma 10 c.c., l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata: la disposizione va infatti interpretata nel senso che il rinnovo dell’incarico sia automatico, sulla base del semplice assenso da parte dell’assemblea; tale principio è smentito solo da una contraria espressa manifestazione di volontà dei condomini, diretta a revocare l’incarico o a prevedere espressamente nel regolamento condominiale la non rinnovabilità dello stesso. Deve, pertanto, ritenersi che, essendo prevista la possibilità del tacito rinnovo dell’incarico dell’amministratore di condominio, a fortiori tale rinnovo possa essere deliberato dall’assemblea dei condomini senza il rispetto della maggioranza prevista dall’art. 1136 comma 4 c.c. per le ipotesi di nomina e revoca dell’amministratore di condominio.

Tribunale di Bari Sent. n° 3216/2021

A parere dello scrivente, in linea con il dettato indicato dalla Corte di legittimità, la riconferma dell’amministratore è equipollente alla nomina. Come tale sono richiesti per la sua approvazione in seconda convocazione le maggioranze dell’art. 1136 comma 2 del codice civile. (Cass n° 4269/1994)

Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia

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L’articolo Come funziona la conferma dell’amministratore di condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.

Pubblicato il
12 Maggio 2025

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