

Come ogni settimana diamo spazio alle domande dei nostri Associati ANAPI e questa settimana il quesito riguarda il quorum necessario per interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle facciate di un condominio.
L’ASSOCIATA CHIEDE
“Gentile Associazione,
vorrei chiedere un chiarimento in merito ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria che devono essere effettuati in un condominio. Nello specifico si tratta di interventi di ripristino dell’intonaco e tinteggiatura delle facciate dell’edificio.
A tal proposito, qual è il quorum da raggiungere per l’approvazione di tali lavori in seconda convocazione?”
L’ESPERTO RISPONDE
Preg.ma associata,
i lavori aventi ad oggetto il ripristino delle facciate condominiali, sono espressione di spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, che sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione cosi come recita il novellato art. 1123 del codice civile.
Con riferimento alla proporzionalità delle spese, è opportuno distinguere i lavori di ordinaria manutenzione, che si rendono necessari periodicamente, dai lavori di manutenzione straordinaria, che per la loro manutenzione ed intervento sono eseguite occasionalmente.
L’art. 1005 del codice civile definisce che:
Le riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
Trattasi di un’elencazione non tassativa, premesso l’elencazione fornita dall’art. 1117 del codice civile, e di cui è opportuno integrare in relazione al caso in oggetto che le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità, come la tinteggiatura ed il ripristino dell’intonaco, tuttavia, trattandosi di lavori occasionali, devono essere approvate con le maggioranze stabilite dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., previa l’obbligatorietà della costituzione di un fondo cassa. (Art. 1135 del codice civile)
Centro Studi ANAPI
Dott. Roberto Bonasia
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L’articolo Interventi di manutenzione straordinaria in condominio proviene da ANAPI – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili.